"Noi siamo ciò che mangiamo"

Merceologia alimentare

Produzione e ambiente

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Requisiti dei contenitori e degli utensili

L'argomento "Etichettatura", lungo e complesso, trattato nel precedente capitolo, ha lasciato poco spazio sia per argomenti correlati come la confezione, l'imballaggio, sia per i problemi di produzione ed ambiente che ne derivano.

Per riprendere il filo del discorso, si osservi che il campo di applicazione della normativa comunitaria esistente cita sempre, in relazione ai prodotti alimentari destinati alla vendita al consumatore, questi tre termini: etichettatura, presentazione e pubblicità.
Per presentazione si intende la forma o l’aspetto conferito ai prodotti alimentari o alla loro confezione, il materiale utilizzato per il loro confezionamento, il modo in cui sono disposti sui banchi di vendita, l’ambiente nel quale sono esposti.
Occorre quindi parlare anche di confezionamento ed imballaggio, cosa che faremo subito.

Per pubblicità si intendono le regole di correttezza nel pubblicizzare le caratteristiche dei prodotti alimentari, in particolare con riferimento alla natura, all’identità, alla qualità, alla composizione, alla quantità, alla durabilità, al luogo di origine o di provenienza, al modo di ottenimento o di fabbricazione.
Tale argomento sarà trattato nel prossimo capitolo, quando parleremo anche di pubblicità ingannevole.

Oggi, nessun prodotto alimentare ed industriale può circolare ed essere posto in vendita senza preconfezionamento ed imballaggio. L'imballaggio consente lo spostamento nello spazio e nel tempo dei generi alimentari e ne permette la diffusione ed il consumo a livello globale nel rispetto delle norme e delle regole. I tipi di materiale per confezioni ed imballaggi più usati sono: carta, cartone, plastica, vetro, ma anche alluminio e acciaio.

Recupero degli imballaggi e dei rifiuti

Per il recupero degli imballaggi e dei rifiuti da parte del consumatore, la legge (ultimo aggiornamento il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22), allo scopo di facilitare la raccolta differenziata di materiali da imballaggio importanti (carta, cartone, vetro, plastica, metalli, ecc.), impone al produttore di mettere sull’imballaggio il marchio (indicazione) del materiale, e l’invito con messaggio scritto o con un pittogramma a non disperderli nell’ambiente dopo l’uso.

Ad esempio, sulle confezioni per i liquidi, in un cerchio o in un esagono regolare c’è CA (per carta), PVC (per polivinil cloruro), PE (per polietilene), PS (per polistirolo), AL (per alluminio), ecc.

Utensili, recipienti, materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

Gli imballaggi ed i recipienti (confezioni) destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari sono sottoposti a norme igieniche.

Ad esempio, ed in particolare i contenitori per liquidi, non debbono essere di piombo, zinco, stagno, loro leghe, o altri metalli tossici, e nemmeno di rivestimenti smaltati, vetrificati o verniciate alterabili, e inoltre quelli idonei devono riportare l’indicazione “per alimenti”, oppure “può venire a contatto con gli alimenti” (quest’obbligo non sussiste ovviamente per pentole, bicchieri, piatti e forchette!).

Per avvolgere, isolare e proteggere gli alimenti usiamo normalmente fogli di alluminio, carta da forno, pellicole trasparenti aderenti (che però non deve contenere PVC, e le altre sostanze plastiche pericolose indicate nel D.M. 4 agosto 1999, n. 322).

Nei negozi, nei supermercati, nei bar e ristoranti i prodotti alimentari debbono essere protetti da vetri o altri materiali igienici per legge, e mettendo a disposizione palette o pinze (di materiale idoneo per venire a contatto con alimenti) per il loro spostamento.

D. P. R. 23 AGOSTO 1982, N. 277
D. Lgs. 25 gennaio 1992, n. 108 – disciplina igienica di base per contenitori di prodotti alimentari.
D.M. 4 Agosto 1999, n.322

Non possono essere usate pellicole trasparenti adesive contenti PVCIl D.Lgs. 155/97.

Prescrive che tutto il materiale, l’apparecchiatura e le attrezzature che vengono a contatto degli alimenti devono essere mantenuti puliti, e progettati e costruiti in materiale che, se mantenuti in buono stato e sottoposti a regolare manutenzione, rendono minimi i rischi di contaminazione, e, ad eccezione dei contenitori e degli imballaggi a perdere, restino sempre assolutamente puliti, e disinfettabili; e deve essere installato in modo da consentire un’adeguata pulizia dell’area circostante.

Il D.Lgs. 155/97 (già citata prima – requisiti materiali a contatto con alimenti - ) prevede il "numero del lotto": si comincia cioè a riflettere sull'importanza di conoscere la storia e non solo le caratteristiche del prodotto finale.

Forse si riteneva sufficiente l'HACCP per prevenire i rischi alimentari, ma è la cronaca di tutti i giorni a farci sapere che non è così.

L'UE ha scelto una linea più centralizzata: non più una direttiva ma un regolamento, strumento legislativo subito in vigore su tutto il territorio comunitario.